{"id":2753,"date":"2020-04-27T23:03:42","date_gmt":"2020-04-27T21:03:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vpcp-persiceto.net\/?p=2753"},"modified":"2020-04-27T23:03:42","modified_gmt":"2020-04-27T21:03:42","slug":"26-04-2020-coronavirus-nuovo-decreto-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/?p=2753","title":{"rendered":"26.04.2020 Coronavirus: nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t\t\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il Governo ha emanato il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Dpcm-26-aprile-2020.pdf\">Dpcm 26 Aprile 2020<\/a>, che d\u00e0 il via alla cosiddetta \u201cFase 2\u201d dell\u2019emergenza Coronavirus in Italia, la quale prevede l\u2019introduzione di misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attivit\u00e0 sociali e produttive; in particolare dal 4 al 17 maggio il provvedimento introduce alcuni allentamenti relativamente agli spostamenti e attivit\u00e0 che si svolgono in luogo pubblico e consente determinate riaperture di attivit\u00e0 produttive e industriali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare,<strong>&nbsp;dal 4 al 17 maggio<\/strong>&nbsp;saranno in vigore le seguenti misure:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>gli spostamenti tra una regione e l\u2019altra<\/strong>&nbsp;sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 o per motivi di salute, mentre&nbsp;<strong>all\u2019interno della stessa regione e comune<\/strong>&nbsp;oltre che per i motivi citati sar\u00e0 permesso muoversi anche per incontrare congiunti purch\u00e9 venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine<\/li><li>rimane vietata&nbsp;<strong>ogni forma di assembramento<\/strong>&nbsp;di persone in luoghi pubblici e privati e sono sospesi&nbsp;<strong>i congressi, le riunioni, i meeting,&nbsp;le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli<\/strong>&nbsp;di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; in questi luoghi \u00e8 sospesa ogni attivit\u00e0<\/li><li><strong>l\u2019accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici<\/strong>&nbsp;\u00e8 condizionato al rigoroso divieto di ogni forma di assembramento nonch\u00e9 della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco pu\u00f2 disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di queste misure; le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse<\/li><li>non \u00e8 consentito svolgere&nbsp;<strong>attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto<\/strong>; \u00e8 consentito svolgere individualmente, o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,&nbsp;<strong>attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria<\/strong>, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l\u2019attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivit\u00e0<\/li><li>sono sospesi&nbsp;<strong>gli eventi e le competizioni sportive<\/strong>&nbsp;di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attivit\u00e0 sportive,&nbsp;le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali<\/li><li><strong>l\u2019apertura dei luoghi di culto<\/strong>&nbsp;\u00e8 condizionata all\u2019adozione di misure per evitare assembramenti e garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono sospese&nbsp;<strong>le cerimonie civili e religiose<\/strong>; sono consentite&nbsp;<strong>le cerimonie funebri<\/strong>&nbsp;con l\u2019esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all\u2019aperto, indossando mascherine e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro<\/li><li>rimangono sospesi<strong>&nbsp;i servizi educativi per l\u2019infanzia e le attivit\u00e0 didattiche<\/strong>&nbsp;in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonch\u00e9 la frequenza delle attivit\u00e0 scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universit\u00e0, ferma in ogni caso la possibilit\u00e0 di svolgimento di attivit\u00e0 formative a distanza<\/li><li>rimangono sospese&nbsp;<strong>le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio<\/strong>, fatta eccezione per le&nbsp;<strong>attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 e quelle gi\u00e0 consentite dai precedenti decreti<\/strong>;&nbsp; resta consentita&nbsp;<strong>la ristorazione con consegna a domicilio<\/strong>&nbsp;nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9&nbsp;<strong>la ristorazione con asporto<\/strong>&nbsp;fermo restando l\u2019obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all\u2019interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; gli esercizi commerciali la cui attivit\u00e0 non \u00e8 sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato<\/li><li>rimangono chiusi&nbsp;<strong>gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande<\/strong>, compresi quelli posti all\u2019interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade<\/li><li>rimangono sospese&nbsp;<strong>le attivit\u00e0 inerenti servizi alla persona<\/strong>&nbsp;(fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), eccetto lavanderie e pompe funebri<\/li><li>restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,&nbsp;<strong>i servizi bancari, finanziari, assicurativi<\/strong>&nbsp;nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 del&nbsp;<strong>settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare<\/strong>&nbsp;comprese le relative filiere, le attivit\u00e0 di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di&nbsp;<strong>farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici<\/strong>,&nbsp;<strong>librerie e cartolibrerie<\/strong>, rivendite di&nbsp;<strong>abbigliamento per bambini e neonati<\/strong>, esercizi specializzati di&nbsp;<strong>computer, rivendite di periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica audio e video ed elettrodomestici<\/strong>, attivit\u00e0 specializzate per&nbsp;<strong>prodotti medicali e ortopedici, commercio di materiale per ottica e fotografia<\/strong>, commercio per mezzo di&nbsp;<strong>distributori automatici, per corrispondenza, via Internet, televisione, radio, telefono&nbsp;<\/strong>(per i&nbsp;call center attivit\u00e0 solo \u201cin entrata\u201d), attivit\u00e0 commerciali di&nbsp;<strong>saponi, detersivi, prodotti per l\u2019igiene personale, la lucidatura e affini, articoli di profumeria, combustibile per riscaldamento e altri prodotti per la casa, articoli per animali domestici, ferramente<\/strong>, attivit\u00e0 di produzione di&nbsp;<strong>fertilizzanti e prodotti chimici per l\u2019agricoltura<br><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le imprese che riprendono la loro attivit\u00e0 a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attivit\u00e0 propedeutiche alla riapertura a partire<strong>&nbsp;dal 27 aprile<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puoi trovare in sintesi tutti i decreti finora pubblicati, le risposte ai quesiti pi\u00f9 frequenti, gli aggiornamenti dell\u2019Ausl di Bologna sulla situazione dei contagiati nel nostro territorio, le proposte di attivit\u00e0 ricreative da svolgere a casa e tante altre informazioni e materiali sull\u2019emergenza epidemiologica provocata dal Coronavirus nella\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/emergenza-covid-19\/\">sezione tematica dedicata sul sito istituzionale del Comune<\/a><\/strong>.<\/p>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo ha emanato il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,&nbsp;Dpcm 26 Aprile 2020, che d\u00e0 il via alla cosiddetta \u201cFase 2\u201d dell\u2019emergenza Coronavirus in Italia, la quale prevede l\u2019introduzione di misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attivit\u00e0 sociali e produttive; 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