{"id":2809,"date":"2020-10-25T16:45:43","date_gmt":"2020-10-25T15:45:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vpcp-persiceto.net\/?p=2809"},"modified":"2020-10-25T16:45:43","modified_gmt":"2020-10-25T15:45:43","slug":"24-10-2020-nuovo-dpcp","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/?p=2809","title":{"rendered":"25.10.2020  Nuove disposizioni anti-covid19 con DPCP del 24 Ottobre 2020"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2813 aligncenter\" src=\"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/IMG_20201025_141817.jpg\" sizes=\"(max-width: 660px) 100vw, 660px\" srcset=\"http:\/\/www.vpcp-persiceto.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/IMG_20201025_141817.jpg 660w, http:\/\/www.vpcp-persiceto.net\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/IMG_20201025_141817-300x113.jpg 300w\" alt=\"\" width=\"660\" height=\"249\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<figure><strong>Il Governo ha emanato il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/DPCM-24-ottobre-1.pdf\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">Dpcm del 24 ottobre 2020<\/a>, che contiene le nuove misure urgenti di contenimento della diffusione del Covid-19 sull\u2019intero territorio nazionale in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020, in sostituzione di quelle previste dai Dpcm del 13 e del 18 ottobre.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare durante il periodo indicato saranno in vigore le seguenti misure:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 obbligatorio avere sempre con s\u00e9\u00a0<strong>dispositivi di protezione delle vie respiratorie<\/strong>\u00a0e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all\u2019aperto tranne\u00a0 dove sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; a questo proposito, rimangono validi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivit\u00e0 economiche, produttive, amministrative e sociali, nonch\u00e9 delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;<\/li>\n<li>sono esclusi dall\u2019obbligo di indossare le mascherine i soggetti che stanno svolgendo attivit\u00e0 sportiva, i bambini di et\u00e0 inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilit\u00e0 incompatibili con l\u2019uso della mascherina;<\/li>\n<li>\u00e8 fortemente raccomandato l\u2019uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all\u2019interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;<\/li>\n<li>in tutti i contesti sopra menzionati, \u00e8 obbligatorio mantenere la\u00a0<strong>distanza di sicurezza interpersonale<\/strong>\u00a0di almeno un metro; anche l\u2019<strong>igiene costante e accurata delle mani<\/strong>\u00a0rimane una misura di protezione fondamentale;<\/li>\n<li>pu\u00f2 essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di\u00a0<strong>vie o piazze<\/strong>\u00a0nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilit\u00e0 di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;<\/li>\n<li>\u00e8 fortemente raccomandato a tutte le persone di\u00a0<strong>non spostarsi<\/strong>, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi;<\/li>\n<li>i soggetti con\u00a0<strong>infezione respiratoria caratterizzata da febbre<\/strong>\u00a0(maggiore di 37,5\u00b0) hanno l\u2019obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>accesso ai parchi<\/strong>, alle ville e ai giardini pubblici pu\u00f2 avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l\u2019obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;<\/li>\n<li>sono sospese le\u00a0<strong>attivit\u00e0 dei parchi tematici e di divertimento<\/strong>; \u00e8 consentito l\u2019accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi, ad aree gioco per svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto nel rispetto delle apposite linee guida (Allegato 8 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>\u00e8 consentito svolgere\u00a0<strong>attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria all\u2019aperto<\/strong>, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l\u2019attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivit\u00e0, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;<\/li>\n<li>sono sospesi gli\u00a0<strong>eventi e le competizioni sportive<\/strong>\u00a0degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all\u2019interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni in questione sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 di\u00a0<strong>palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>l\u2019attivit\u00e0 sportiva<\/strong>\u00a0individuale di base e\u00a0<strong>l\u2019attivit\u00e0 motoria<\/strong>\u00a0in genere svolte all\u2019aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono sospesi gli sport di contatto al di fuori dei casi indicati sopra, nonch\u00e9 l\u2019<strong>attivit\u00e0 sportiva dilettantistica<\/strong>\u00a0di base e formativa e\u00a0tutte le gare, le competizioni e le attivit\u00e0 connesse agli sport di contatto di carattere\u00a0<strong>ludico-amatoriale<\/strong>;<\/li>\n<li>lo svolgimento delle\u00a0<strong>manifestazioni pubbliche<\/strong>\u00a0\u00e8 consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 di\u00a0<strong>sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2<\/strong>;<\/li>\n<li>sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in\u00a0<strong>sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche<\/strong>\u00a0e in altri spazi anche all\u2019aperto;<\/li>\n<li>restano sospese le attivit\u00e0 che abbiano luogo in\u00a0<strong>sale da ballo e discoteche<\/strong>\u00a0e locali assimilati, all\u2019aperto o al chiuso.<\/li>\n<li>sono vietate le\u00a0<strong>feste<\/strong>\u00a0nei luoghi al chiuso e all\u2019aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.<\/li>\n<li>\u00e8 fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o<br \/>\nsituazioni di necessit\u00e0 e urgenza;<\/li>\n<li>sono vietate le\u00a0<strong>sagre, le fiere<\/strong>\u00a0di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;<\/li>\n<li>sono sospesi i\u00a0<strong>convegni, i congressi<\/strong>\u00a0e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza;<\/li>\n<li>tutte le\u00a0<strong>cerimonie pubbliche<\/strong>\u00a0devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;<\/li>\n<li>nell\u2019ambito delle<strong>\u00a0pubbliche amministrazioni<\/strong>\u00a0le riunioni devono svolgersi in modalit\u00e0 a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza;<\/li>\n<li>l\u2019accesso a\u00a0<strong>luoghi di culto, musei<\/strong>\u00a0e altri istituti della cultura \u00e8 consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>funzioni religiose<\/strong>\u00a0con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>l\u2019<strong>attivit\u00e0 didattica<\/strong>\u00a0per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l\u2019infanzia continua a svolgersi in presenza; per contrastare la diffusione del contagio, le\u00a0<strong>istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado<\/strong>\u00a0devono adottare forme flessibili, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attivit\u00e0, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l\u2019eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l\u2019ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9; per quanto riguarda\u00a0<strong>tempi e modalit\u00e0<\/strong>\u00a0dell\u2019eventuale attivazione della\u00a0<strong>didattica a distanza<\/strong>, si dovranno attendere ulteriori informazioni e precisazioni dagli Enti preposti, Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>Universit\u00e0<\/strong>\u00a0devono predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attivit\u00e0 curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative;<\/li>\n<li>\u00a0rimangono sospesi i\u00a0<strong>viaggi d\u2019istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite didattiche<\/strong>, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;<\/li>\n<li>per gli\u00a0<strong>accompagnatori dei pazienti<\/strong>\u00a0\u00e8 vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l\u2019accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali \u00e8 consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>attivit\u00e0 commerciali al dettaglio<\/strong>\u00a0si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all\u2019interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all\u2019acquisto dei beni, nel rispetto degli appositi protocolli regionali e dei criteri nazionali (Allegato 11 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 dei\u00a0<strong>servizi di ristorazione<\/strong>\u00a0(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo \u00e8 consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 \u00e8 vietato il consumo di cibi e<br \/>\nbevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati, e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per tutti gli esercenti \u00e8 obbligatorio esporre all\u2019ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 inerenti ai\u00a0<strong>servizi alla persona<\/strong>\u00a0sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i\u00a0<strong>servizi bancari, finanziari, assicurativi<\/strong>\u00a0nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 del\u00a0<strong>settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare<\/strong>\u00a0comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;<\/li>\n<li>la programmazione del\u00a0<strong>servizio di trasporto pubblico locale<\/strong>\u00a0deve essere predisposta dalle singole Regioni, in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;<\/li>\n<li>sono chiusi gli impianti nei\u00a0<strong>comprensori sciistici<\/strong>; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 delle\u00a0<strong>strutture ricettive<\/strong>\u00a0sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale negli spazi comuni, nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>\u00e8 fortemente raccomandato per le\u00a0<strong>attivit\u00e0 professionali<\/strong>\u00a0lo svolgimento mediante modalit\u00e0 di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalit\u00e0 a distanza, l\u2019utilizzo di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, l\u2019assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, operazioni costanti di sanificazione dei luoghi di lavoro.<\/li>\n<\/ul>\n<\/figure>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>[gview file=&quot;http:\/\/vpcp.softweb.srl\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/DPCM-24-ottobre-2020.pdf%22]\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo ha emanato il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,\u00a0Dpcm del 24 ottobre 2020, che contiene le nuove misure urgenti di contenimento della diffusione del Covid-19 sull\u2019intero territorio nazionale in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020, in sostituzione di quelle previste dai Dpcm del 13 e del 18 ottobre. 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