{"id":2822,"date":"2020-11-05T15:33:15","date_gmt":"2020-11-05T14:33:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vpcp-persiceto.net\/?p=2822"},"modified":"2020-11-05T15:33:15","modified_gmt":"2020-11-05T14:33:15","slug":"05-11-2020-emilia-romagna-in-zona-gialla-il-nuovo-dpcm-del-3-novembre","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/?p=2822","title":{"rendered":"05.11.2020  Emilia Romagna in Zona Gialla, il nuovo DPCM del 3 novembre"},"content":{"rendered":"<p>\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2817\" src=\"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/wp\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/DPCM-11-giugno-2020.png\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"350\" srcset=\"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/DPCM-11-giugno-2020.png 700w, http:\/\/vpcp.softweb.srl\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/DPCM-11-giugno-2020-300x150.png 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<p><strong>Per contrastare l\u2019andamento del contagio in Italia, il Governo ha varato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Dpcm_3_novembre_2020.pdf\">Dpcm 3 novembre 2020<\/a>, che introduce nuove misure di contenimento anti Covid-19 a livello nazionale e regionale in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare, durante il periodo indicato,\u00a0<strong>a livello nazionale<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>dalle ore 22 alle ore 5\u00a0sono consentiti esclusivamente gli\u00a0<strong>spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute<\/strong>. \u00c8 in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l\u2019arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi;<\/li>\n<li>delle\u00a0<strong>strade o piazze nei centri urbani<\/strong>, dove si possono creare situazioni di assembramento, pu\u00f2 essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilit\u00e0 di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;<\/li>\n<li>i<strong>\u00a0locali pubblici e aperti al pubblico<\/strong>, nonch\u00e9\u00a0<strong>tutti gli esercizi commerciali<\/strong>\u00a0hanno l\u2019obbligo di<br \/>\nesporre all\u2019ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse<br \/>\ncontemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;<\/li>\n<li>sono sospese le\u00a0<strong>attivit\u00e0 di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2<\/strong>, anche se svolte all\u2019interno di locali adibiti ad attivit\u00e0 differente;<\/li>\n<li>sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di\u00a0<strong>musei, biblioteche<\/strong>, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado<\/strong>\u00a0dovranno adottare forme flessibili nell\u2019organizzazione delle lezioni in modo che il 100% delle attivit\u00e0 sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale a distanza;<\/li>\n<li>\u00e8 sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle\u00a0<strong>procedure concorsuali<\/strong>\u00a0pubbliche e private e di quelle di abilitazione all\u2019esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalit\u00e0 telematica, nonch\u00e9 ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>attivit\u00e0 commerciali al dettaglio<\/strong>\u00a0si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all\u2019interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all\u2019acquisto dei beni; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all\u2019interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 dei\u00a0<strong>servizi di ristorazione<\/strong>\u00a0(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo \u00e8 consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 \u00e8 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;<\/li>\n<li>a bordo dei\u00a0<strong>mezzi pubblici<\/strong>\u00a0del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, \u00e8 consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tramite ordinanza del Ministro della Salute e sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici verranno individuate:<\/p>\n<ul>\n<li>le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto<\/li>\n<li>le Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del Dpcm del 3 novembre 2020.<\/p>\n<p>Nelle\u00a0<strong>Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto<\/strong>\u00a0sono previste queste ulteriori misure di contenimento:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa \u00e8 consentita; \u00e8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/li>\n<li>\u00e8 vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessit\u00e0 o per svolgere attivit\u00e0 o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonch\u00e9 fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nelle\u00a0<strong>Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto<\/strong>\u00a0sono previste queste ulteriori misure di contenimento:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonch\u00e9 all\u2019interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa \u00e8 consentita; \u00e8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prima necessit\u00e0 individuate nell\u2019allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purch\u00e9 sia consentito l\u2019accesso alle sole predette attivit\u00e0 e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivit\u00e0 svolta, i mercati, salvo le attivit\u00e0 dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonch\u00e9 fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;<\/li>\n<li>tutte le attivit\u00e0 previste dall\u2019articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all\u2019aperto, sono sospese; sono altres\u00ec sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;<\/li>\n<li>\u00e8 consentito svolgere individualmente attivit\u00e0 motoria in prossimit\u00e0 della propria abitazione purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; \u00e8 altres\u00ec consentito lo svolgimento di attivit\u00e0 sportiva esclusivamente all\u2019aperto e in forma individuale;<\/li>\n<li>fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell\u2019infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l\u2019infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivit\u00e0 scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalit\u00e0 a distanza.<\/li>\n<li>\u00e8 sospesa la frequenza delle attivit\u00e0 formative e curriculari delle Universit\u00e0 e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivit\u00e0 a distanza;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell\u2019allegato 24;<\/li>\n<li>i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivit\u00e0 che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell\u2019emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 agile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Rispetto all\u2019obbligo di utilizzo dei\u00a0<strong>dispositivi di protezione delle vie respiratorie<\/strong>, si ricorda che possono essere utilizzate anche mascherine di comunit\u00e0, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilit\u00e0, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Dpcm_3_novembre_2020.pdf\"><strong>Consulta il testo integrale del Dpcm del 3 novembre 2020 e relativi allegati<\/strong><\/a>\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per contrastare l\u2019andamento del contagio in Italia, il Governo ha varato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri,\u00a0Dpcm 3 novembre 2020, che introduce nuove misure di contenimento anti Covid-19 a livello nazionale e regionale in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. &nbsp; In particolare, durante il periodo indicato,\u00a0a livello nazionale: dalle ore [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2822","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2822\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}