{"id":2847,"date":"2020-12-06T23:07:55","date_gmt":"2020-12-06T22:07:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vpcp-persiceto.net\/?p=2847"},"modified":"2020-12-06T23:07:55","modified_gmt":"2020-12-06T22:07:55","slug":"06-12-2020-coronavirus-i-nuovi-provvedimenti-in-vigore-fino-al-15-gennaio-2021","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/?p=2847","title":{"rendered":"06.12.2020  Coronavirus: i nuovi provvedimenti in vigore fino al 15 gennaio 2021"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-7\">\n<h1 class=\"main-title\">Coronavirus: i nuovi provvedimenti in vigore fino al 15 gennaio 2021<\/h1>\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"single-structure\">\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-7\">\n<div class=\"main-content\" role=\"main\">\n<article id=\"post-47764\" class=\"post-47764 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-evidenza category-notizie tag-sanita\">\n<figure class=\"page-featured-image\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"img-responsive wp-post-image\" src=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/C_17_notizie_5157_immagineEvidenza.jpg\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" srcset=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/C_17_notizie_5157_immagineEvidenza.jpg 700w, https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/C_17_notizie_5157_immagineEvidenza-300x167.jpg 300w\" alt=\"\" width=\"700\" height=\"390\" \/><\/figure>\n<div class=\"entry-content\" role=\"main\">\n<p>Il Governo ha emanato il\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/decreto-legge-2-dicembre-2020.pdf\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020<\/a><\/strong>\u00a0e il\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/dpcm_20201203_txt.pdf\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">Dpcm del 3 dicembre 2020<\/a><\/strong>, che introducono le nuove misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 valide su tutto il territorio nazionale da venerd\u00ec 4 dicembre 2020 a venerd\u00ec 15 gennaio 2021, in sostituzione di quelle precedentemente in vigore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare in base al Decreto Legge del 2 dicembre 2020,\u00a0<strong>dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021<\/strong>\u00a0\u00e8 vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1\u00b0 gennaio 2021 \u00e8 vietato anche ogni spostamento tra comuni, salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 o per motivi di salute. \u00c8 comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, mentre sono vietati gli spostamenti verso le seconde case in un\u2019altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1\u00b0gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021<\/strong>\u00a0saranno invece applicate su tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni stabilite dal Dpcm del 3 dicembre 2020:<\/p>\n<ul>\n<li>dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonch\u00e9 dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1\u00b0 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessit\u00e0 o per motivi di salute. \u00c8 in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per le motivazioni sopra riportate;<\/li>\n<li>\u00e8 obbligatorio sull\u2019intero territorio nazionale di avere sempre con s\u00e9 dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonch\u00e9 obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all\u2019aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,<br \/>\nSono esonerati dall\u2019obbligo di mascherina i soggetti che stanno svolgendo attivit\u00e0 sportiva, i bambini di et\u00e0 inferiore ai sei anni., i soggetti con patologie o disabilit\u00e0;<\/li>\n<li>\u00e8 fortemente raccomandato l\u2019uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all\u2019interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;<\/li>\n<li>rispetto all\u2019obbligo di utilizzo dei\u00a0<strong>dispositivi di protezione delle vie respiratorie<\/strong>, possono essere utilizzate anche mascherine di comunit\u00e0, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilit\u00e0, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;<\/li>\n<li>in tutti i contesti sopra menzionati, \u00e8 obbligatorio mantenere la\u00a0<strong>distanza di sicurezza interpersonale<\/strong>\u00a0di almeno un metro; anche l\u2019<strong>igiene costante e accurata delle mani<\/strong>\u00a0rimane una misura di protezione fondamentale;<\/li>\n<li>pu\u00f2 essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di\u00a0<strong>vie o piazze<\/strong>\u00a0nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilit\u00e0 di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;<\/li>\n<li>l\u2019<strong>accesso ai parchi<\/strong>, alle ville e ai giardini pubblici pu\u00f2 avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l\u2019obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;<\/li>\n<li>sono sospese le\u00a0<strong>attivit\u00e0 dei parchi tematici e di divertimento<\/strong>; \u00e8 consentito l\u2019accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi, ad aree gioco per svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto nel rispetto delle apposite linee guida (Allegato 8 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>\u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 sportiva o attivit\u00e0 motoria all\u2019aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purch\u00e9 comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l\u2019attivit\u00e0 sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivit\u00e0 salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;<\/li>\n<li>restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all\u2019interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti a queste competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza; al di fuori di tali casi, relativamente agli sport di contatto sono sospese anche l\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica di base e nelle scuole e l\u2019attivit\u00e0 formativa nonch\u00e9 tutte le gare, le competizioni e le attivit\u00e0 connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per i livelli essenziali di assistenza e per le attivit\u00e0 riabilitative o terapeutiche, nonch\u00e9 centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l\u2019attivit\u00e0 sportiva di base e l\u2019attivit\u00e0 motoria svolte all\u2019aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformit\u00e0 con le linee guida emanate dall\u2019Ufficio per lo sport, con il divieto di utilizzare spogliatoi interni a questi circoli;<\/li>\n<li>lo svolgimento delle\u00a0<strong>manifestazioni pubbliche<\/strong>\u00a0\u00e8 consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;<\/li>\n<li>sono sospese le attivit\u00e0 di\u00a0<strong>sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casin\u00f2<\/strong>;<\/li>\n<li>sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in\u00a0<strong>sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche<\/strong>\u00a0e in altri spazi anche all\u2019aperto;<\/li>\n<li>restano sospese le attivit\u00e0 che abbiano luogo in\u00a0<strong>sale da ballo e discoteche<\/strong>\u00a0e locali assimilati, all\u2019aperto o al chiuso<\/li>\n<li>sono vietate le\u00a0<strong>feste<\/strong>\u00a0nei luoghi al chiuso e all\u2019aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.<\/li>\n<li>\u00e8 fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 e urgenza;<\/li>\n<li>sono vietate le\u00a0<strong>sagre, le fiere<\/strong>\u00a0di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;<\/li>\n<li>sono sospesi i\u00a0<strong>convegni, i congressi<\/strong>\u00a0e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza;<\/li>\n<li>tutte le\u00a0<strong>cerimonie pubbliche<\/strong>\u00a0devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;<\/li>\n<li>nell\u2019ambito delle<strong>\u00a0pubbliche amministrazioni<\/strong>\u00a0le riunioni devono svolgersi in modalit\u00e0 a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza;<\/li>\n<li>l\u2019accesso a\u00a0<strong>luoghi di culto, musei<\/strong>\u00a0e altri istituti della cultura \u00e8 consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>funzioni religiose<\/strong>\u00a0con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, limitatamente ai servizi offerti su prenotazione,\u00a0e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento;<\/li>\n<li>rimangono sospesi i\u00a0<strong>viaggi d\u2019istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite didattiche<\/strong>, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;<\/li>\n<li>per gli\u00a0<strong>accompagnatori dei pazienti<\/strong>\u00a0\u00e8 vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l\u2019accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali \u00e8 consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura;<\/li>\n<li>le\u00a0<strong>attivit\u00e0 commerciali al dettaglio<\/strong>\u00a0si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all\u2019interno dei locali pi\u00f9 del tempo necessario all\u2019acquisto dei beni, nel rispetto degli appositi protocolli regionali e dei criteri nazionali (Allegati 10 e 11 del decreto in oggetto); nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all\u2019interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l\u2019apertura degli esercizi commerciali al dettaglio \u00e8 consentita fino alle ore 21;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18: il consumo al tavolo \u00e8 consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, dopo le ore 18 \u00e8 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati: dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1\u00b0 gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive \u00e8 consentita solo con servizio in camera. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l\u2019attivit\u00e0 di confezionamento che di trasporto, nonch\u00e9 fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;<\/li>\n<li>le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme di didattica online in modo che il 100 per cento delle lezioni sia svolto a distanza, ma dal 7 gennaio 2021 devono garantire almeno per il 75 per cento degli studenti iscritti l\u2019attivit\u00e0 didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 in presenza qualora sia necessario l\u2019uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa per l\u2019inclusione degli alunni con disabilit\u00e0 e con bisogni educativi speciali; l\u2019attivit\u00e0 didattica ed educativa per i servizi educativi per l\u2019infanzia, per la scuola dell\u2019infanzia, il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di et\u00e0 inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilit\u00e0 incompatibili con l\u2019uso della mascherina;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 inerenti ai\u00a0<strong>servizi alla persona<\/strong>\u00a0sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li>restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i\u00a0<strong>servizi bancari, finanziari, assicurativi<\/strong>\u00a0nonch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 del\u00a0<strong>settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare<\/strong>\u00a0comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;<\/li>\n<li>a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, \u00e8 consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;<\/li>\n<li>le attivit\u00e0 delle\u00a0<strong>strutture ricettive<\/strong>\u00a0sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale negli spazi comuni, nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);<\/li>\n<li><strong>gli impianti nei comprensori sciistici<\/strong>\u00a0sono chiusi e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, per la preparazione a competizioni sportive nazionali e internazionali; a<strong>\u00a0partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti<\/strong>\u00a0agli sciatori amatoriali solo previa adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, volte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,\u00a0 assembramenti.<\/li>\n<li>dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. Durante questo periodo \u00e8 inoltre vietato alle societ\u00e0 di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate:<\/p>\n<ul>\n<li>le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto \u2013 Zona Arancione<\/li>\n<li>le Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto \u2013 Zona Rossa<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Ministero della Salute classifica con apposite ordinanze le regioni italiane all\u2019interno delle aree previste dal Dpcm del 3 dicembre 2020; tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del medesimo Dpcm. Nelle regioni classificate all\u2019interno delle zone arancione e rossa sono previste ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle valide sull\u2019intero territorio nazionale.<\/p>\n<p>In base all\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.comunepersiceto.it\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/ordinanza-ministero-salute-5-dicembre-2020.pdf\" target=\"\" rel=\"noopener noreferrer\">Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020<\/a><\/strong>, l\u2019Emilia-Romagna e\u0300 inserita in Zona Gialla, quindi non in uno degli scenari di maggiore gravit\u00e0 indicati sopra; a partire da domenica 6 dicembre e per i 15 giorni successivi saranno dunque in vigore in tutta la Regione le misure base nazionali anti-Covid, senza ulteriori restrizioni.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Coronavirus: i nuovi provvedimenti in vigore fino al 15 gennaio 2021 Il Governo ha emanato il\u00a0Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020\u00a0e il\u00a0Dpcm del 3 dicembre 2020, che introducono le nuove misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 valide su tutto il territorio nazionale da venerd\u00ec 4 dicembre 2020 a venerd\u00ec 15 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2847","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2847","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2847"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2847\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/vpcp.softweb.srl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}